La strada delle due ruote a cura di Mario Palli
Dicesi “Pista ciclabile” la parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.
All’inizio della pista ciclabile è situato un bel cartello blu, di forma circolare, con il disegno della bicicletta e di un pedone, che rappresenta una “Pista ciclabile contigua al marciapiede” (vedi art. 122 del Regolamento Codice della Strada - Fig. 90).
E’ un segnale d’obbligo e, a norma dell’art. 182 comma 9 Codice della Strada, prescrive che il ciclista è obbligato a transitare sulla pista ciclabile, con le modalità stabilite nel Regolamento.
Lo stesso Regolamento, fra le altre cose, stabilisce che ai velocipedi circolanti sulle piste ciclabili, “....si applicano, ove compatibili, le norme di comportamento relative alla circolazione dei veicoli”.
Questo avvertimento è trasgredito ogni qualvolta le piste ciclabili sono utilizzate impropriamente per organizzare fra amici pseudo “gare ciclistiche”.
Un’altra prescrizione importantissima dettata dal già citato art. 182 del Codice della Strada, riguarda la circolazione dei ciclisti in un’unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano.
Nel caso preso in esame, non vi è ombra di dubbio che, essendo le piste ciclabili di v.le Marconi e via Firenze molto strette, a doppio senso di circolazione e promiscue con i pedoni, percorrerle in doppia fila è certamente vietato, ed estremamente pericoloso.
Occorre ancora aggiungere che lo stesso art. 182, al comma 5 vieta di “...trasportare altre persone sul velocipede”.
Ebbene quante volte si vedono amici caricati sul manubrio? Questa mancanza non solo trasgredisce a quanto stabilito dal comma 5, ovvero divieto di trasportare altra persona, ma viola anche il comma 2, che detta: “I ciclisti...devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie”.
Infine, tanti avranno notato la pessima abitudine di alcuni ciclisti di attraversare la carreggiata circolando sugli attraversamenti pedonali, pretendendo anche di avere la precedenza.
Questa è una manovra altamente pericolosa perché il ciclista non gode di nessun diritto, mentre la situazione si capovolge completamente se il ciclista attraversa la carreggiata tenendo il veicolo a mano (Vedi art. 182 comma 4 Codice della Strada e art 377 comma 2 Reg. Codice della Strada). |